Il condominio ha la possibilità di locare o vendere una parte comune inutilizzata, mettendola a rendita con una decisione unanime di tutti i condomini

 

In una fase di incertezza economica come quella che stiamo vivendo, coloro che abitano in un condominio potrebbero scoprire un’inaspettata fonte di guadagno. La vita di un condominio, infatti, è spesso caratterizzata da novità che ne variano la struttura.

Alcune aree comuni, nel tempo, potrebbero non essere più impiegate per la loro funzione originaria e lasciate in disuso. Un caso esemplificativo potrebbe essere la cessazione del servizio di portineria, con il conseguente disimpegno dei locali ad esso adibiti. Ma si potrebbe anche ripensare l’uso di un giardino o di una corte eccessivamente vasti per le reali necessità degli abitanti del condominio.

In questi casi, i condomini avrebbero la possibilità di locare o vendere una parte comune inutilizzata, mettendola a rendita.

Perché tale evento si realizzi i condomini devono concordare sulla bontà della scelta. Per legge, infatti, per tali scopi, sono necessarie ampie maggioranze di approvazione delle delibere assembleari e, in qualche caso, serve il consenso di tutti.

Infatti, secondo il dettato dell’art. 1108, terzo comma, c.c.  “è necessario il consenso di tutti i partecipanti per gli atti di alienazione o di costituzione di diritti reali sul fondo comune e per le locazioni di durata superiore a nove anni”.

Pertanto, una volta individuato il bene da alienare, si dovrà convocare un’assemblea condominiale straordinaria, nella quale ogni condomino dovrà esprimere il proprio voto in merito alla vendita o locazione. Il consenso dovrà altresì essere manifestato per iscritto, a pena di nullità.

Nel caso in cui si raggiunga l’unanimità di consensi, il condominio potrà procedere alla cessione.

Si ricorda inoltre che se la parte in vendita sia indispensabile al condominio come configurata in origine, l’acquirente dovrà garantirne la conservazione della destinazione d’uso.

A questo punto, i condomini potranno affidare all’amministratore del condominio, la mera esecuzione delle trattative. Il contratto di compravendita potrà essere stipulato sia con un condomino che con un soggetto esterno al condominio. La procedura si concluderà presso un notaio, con un rogito sottoscritto da tutti i proprietari.