Superbonus 110%: le novità del 2023.

Dal luglio 2020, come previsto dal decreto-legge n.34/20, noto come decreto Rilancio, è possibile detrarre il 110% delle spese sostenute per:

  • interventi finalizzati all’efficienza energetica;
  • interventi finalizzati al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici;
  • installazione di impianti fotovoltaici e delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.

Dopo un ampio dibattito, la legge di bilancio del 2022 ha prorogato questa agevolazione ma ne ha riordinato le scadenze per le diverse spese ammesse.

Per quanto riguarda le persone fisiche e i condomìni, la detrazione spetta fino al 31 dicembre 2025, ma con una quota a scalare. Infatti, per le spese sostenute nel 2024, si scenderà al 70%, e per quelle sostenute nel 2025 al 65%.

Si è molto parlato a fine 2022 di un possibile ridimensionamento della detrazione al 90% già dal 2023. La legge di bilancio ha fissato alcune casistiche nelle quali si potrà mantenere la piena detrazione fino al 31 dicembre:

  • per i condomìni, nel caso in cui i lavori siano stati approvati dall’assemblea condominiale entro il 18 novembre 2022 e la relativa Cilas sia stata presentata entro il 31 dicembre 2022 (oppure la deliberazione sia avvenuta tra il 19 e il 24 novembre e la Cilas presentata entro il 25 novembre, sempre del 2022);
  • per i condomìni di cui la richiesta del titolo abitativo per interventi di demolizione e ristrutturazione sia stata presentata entro il 31 dicembre 2022;
  • per gli edifici da 2 a 4 unità immobiliari (con uno o più proprietari), nel caso in cui la Cilas sia stata presentata entro il 25 novembre 2022 o il titolo abita abitativo per interventi di demolizione e ristrutturazione sia stata richiesto entro il 31 dicembre 2022.

La Cilas è la “Certificazione inizio lavori asseverata Superbonus”, contenente la descrizione degli interventi, sia trainanti che trainati, previsti dal Superbonus, che si vogliono effettuare.

La data dell’assemblea deve essere certificata su apposito documento da parte dell’amministratore o, in sua assenza, dal condomino nominato presidente in assemblea. In caso di falsificazioni è possibile incorrere in salate sanzioni pecuniarie.

Discorso diverso, invece, per le unifamiliari, per cui la detrazione prevista per il 2023 è comunque del 90%, ma solo nel caso di interventi su abitazioni principali. Inoltre, sono previste due ulteriori condizioni:

  • reddito inferiore a 15mila euro, calcolato in base al nuovo quoziente familiare che sostituisce, in questo caso, l’ISEE;
  • titolarità del diritto di proprietà o del diritto reale di godimento sull’unità immobiliare.

Pertanto, nel 2023, per tutti i casi non rientranti tra le eccezioni esposte, la detrazione scenderà al 90%. Per le unifamiliari la detrazione si concluderà comunque il 31 dicembre 2023.

Da segnalare, per le case unifamiliari, la possibilità di mantenere la detrazione del 110% per le spese sostenute entro il 31 marzo 2023, ma solo a fronte del completamento di almeno il 30% dei lavori entro il 30 settembre 2022.

Resta invariato il termine del 31 dicembre 2025 con la piena detrazione per gli interventi su immobili siti nei comuni colpiti da eventi sismici dopo il 1° aprile 2009, dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza.

Anche per quanto concerne la cessione del credito, la legge di bilancio ha apportato delle modifiche alla normativa precedente:

  • le cessioni del credito possibili aumentano da 4 a 5: la prima libera, fino a tre verso le banche, un’ultima da banca a correntista con partita IVA;
  • la cessione del credito potrà essere diluita non più in 5 ma in 10 anni.

Per approfondimenti, è possibile consultare il sito dell’Agenzia delle Entrate, nella sezione apposita Superbonus 110%.