Si riorganizza il volontariato e il no profit

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Tutto pronto per l’avvio della riforma del Terzo settore. È stata pubblicata sulla “Gazzetta Ufficiale” n. 141 del 18 giugno 2016 la legge n. 106/2016 recante “Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale” ed entrerà in vigore il 3 luglio.

Sebbene non esista una definizione unica di Terzo Settore, ne fanno parte tutti quei soggetti anche molto diversi tra loro (onlus, organizzazioni non governative, associazioni, cooperative) che forniscono senza scopo di lucro una serie di servizi che né il pubblico né il privato sono in grado di soddisfare e che hanno a che fare soprattutto con i campi dell’assistenza sociale, sanitaria e dell’istruzione.

La riforma del Terzo settore ha come obiettivo quello di riordinare la normativa finora vigente dell’intero comparto, muovendosi all’insegna della trasparenza e della semplificazione, oltre che alla realizzazione di un sistema di controllo rafforzato. L’ultimo censimento Istat del 2011 ci mostra che il terzo settore è un comparto che include 300 mila organizzazioni in Italia, con 64 miliardi di entrate e circa 6 milioni di persone coinvolte.

Uno degli aspetti più rilevanti messi in luce dal legislatore della legge delega per la riforma del Terzo settore è la previsione secondo cui alle associazioni e alle fondazioni che esercitano stabilmente e prevalentemente attività d’impresa, si applicano le norme previste dai titoli V e VI del libro V del codice civile in tema di società per azioni, società a responsabilità limitata, società in accomandita per azioni e cooperative, in quanto compatibili.

La legge è strutturata in 12 articoli dove si si stabiliscono i principi e i criteri direttivi generali cui devono uniformarsi tutti i decreti legislativi e i direttivi relativi alla nuova disciplina della personalità giuridica con la riscrittura del titolo II del libro primo del codice civile.

L’articolo 1 e l’articolo 2 disciplinano la finalità e le linee generali della delega, definiscono che cos’è il “Terzo Settore”, prevedono che il governo adotti, entro dodici mesi dall’entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi in materia e stabiliscono i principi e i criteri generali di questi stessi decreti legislativi. L’obiettivo dei decreti sarà una drastica semplificazione dell’intero settore.

Gli articoli 3, 4 e 5 si occupano delle parti in cui il Codice civile parla di associazioni, fondazioni e enti del Terzo Settore, prevedono una semplificazione e una revisione del procedimento con cui queste associazioni vengono riconosciute a livello giuridico, stabiliscono le informazioni obbligatorie da inserire negli statuti e negli atti costitutivi, fissano una serie di regole per la trasparenza e l’informazione, individuano le attività di interesse generale di questi enti il cui svolgimento costituisce un requisito per l’accesso alle agevolazioni previste dalla normativa, introducono criteri e limiti relativi al rimborso spese per le attività dei volontari, stabiliscono un controllo superiore delle attività e della gestione dei centri di servizio per il volontariato;

l’articolo 6 introduce e disciplina le “imprese sociali” come organizzazioni private che svolgono attività d’impresa «per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale». Le imprese sociali potranno distribuire gli utili ma dovranno assicurare la loro «prevalente destinazione al conseguimento dell’oggetto sociale»;

l’articolo 7 si concentra sulle funzioni di controllo del Terzo Settore;

l’articolo 8 disciplina il servizio civile e istituisce un servizio civile universale: i giovani che potranno partecipare ai progetti (dai 18 ai 28 anni) potranno anche essere stranieri con regolare permesso di soggiorno;

l’articolo 9 introduce agevolazioni fiscali, nuove regole per i finanziamenti e propone di assegnare a questi enti gli immobili pubblici inutilizzati. L’obiettivo è quello di creare un sistema unico che premi solamente quelle realtà che effettivamente svolgono attività di utilità sociale;

l’articolo 10 prevede, l’avvio della Fondazione Italia Sociale. Si tratta di una fondazione di diritto privato con finalità pubbliche, o scopo della Fondazione dovrebbe quindi essere quello di raccogliere più cospicue risorse economiche private (il pubblico interviene nella costituzione con un milione di euro) e utilizzarle efficacemente per progetti di largo impatto, incentivando la “cultura della donazione” e creando una serie di strumenti al servizio di progetti nazionali nel settore sociale (un fondo filantropico, un fondo di investimento sociale e un sistema di intermediazione per soggetti che vogliano destinare i propri patrimoni ad iniziative sociali senza dotarsi di una struttura autonoma di gestione);

gli articoli 11 e 12 parlano delle coperture finanziarie delle organizzazioni del settore e dell’istituzione di un Fondo.

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