Parte la banca dati del DNA

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Il Governo  ha approvato nei giorni scorsi (Cdm n. 109) il regolamento attuativo  disciplina l’istituzione della cosiddtta banca dati del dna.

Al CNBBSV  (comitato nazionale per la biosicurezza,le biotecnologie e le scienze della vita) sono state attribuite funzioni di garanzia scientifica per la Banca Dati DNA dalla Legge n. 85 del 2009 (G.U. n. 160 del 13 luglio 2009 – Suppl. ord. n. 108)

Il nuovo regolamento oltre a istituire la banca dati e il relativo laboratorio centrale disciplina anche lo scambio delle informazioni raccolte per finalità di cooperazione internazionale tese alla lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera.

La nuova banca dati sarà collocata presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del ministero dell’Interno, mentre il laboratorio centrale si troverà presso il dipartimento dell’amministrazione penitenziaria del ministero della giustizia.

In particolare, gli artt. 15 e 16 della citata normativa prevedono che:

Art. 15. (Istituzioni di garanzia)

1. Il controllo sulla banca dati nazionale del DNA è esercitato dal Garante per la protezione dei dati personali, nei modi previsti dalla legge e dai regolamenti vigenti.

2. Il Comitato nazionale per la biosicurezza, le biotecnologie e le scienze della vita (CNBBSV) garantisce l’osservanza dei criteri e delle norme tecniche per il funzionamento del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA ed esegue, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, verifiche presso il medesimo laboratorio centrale e i laboratori che lo alimentano, formulando suggerimenti circa i compiti svolti, le procedure adottate, i criteri di sicurezza e le garanzie previste, nonchè ogni altro aspetto ritenuto utile per il miglioramento del servizio.

3. Il Garante per la protezione dei dati personali e il CNBBSV provvedono all’espletamento dei compiti di cui ai commi 1 e 2 nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già in dotazione agli stessi.

Art. 16. (Regolamenti di attuazione)

1. Con uno o più regolamenti adottati, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della giustizia, del Ministro dell’interno e del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della difesa, con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e il CNBBSV, sono disciplinati, in conformità ai princìpi e ai criteri direttivi della presente legge:

a) il funzionamento e l’organizzazione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA, le modalità di trattamento e di accesso per via informatica e telematica ai dati in essi raccolti, nonchè le modalità di comunicazione dei dati e delle informazioni richieste;

b) le tecniche e le modalità di analisi e conservazione dei campioni biologici, nonchè, nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 13, comma 4, i tempi di conservazione dei campioni biologici e dei profili del DNA;

c) le attribuzioni del responsabile della banca dati nazionale del DNA e del responsabile del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA, nonchè le competenze tecnico-professionali del personale ad essa addetto;

d) le modalità e i termini di esercizio dei poteri conferiti dall’articolo 15 al CNBBSV;

e) le modalità di cancellazione dei profili del DNA e di distruzione dei relativi campioni biologici nei casi previsti dall’articolo 13;

f) i criteri e le procedure da seguire per la cancellazione dei profili del DNA e la distruzione dei relativi campioni biologici, anche a seguito di riscontro positivo tra i profili del DNA oggetto di verifica, al fine di evitare la conservazione, nella banca dati e nel laboratorio centrale, di più profili del DNA e più campioni biologici relativi al medesimo soggetto.

2. Gli schemi dei regolamenti di cui al comma 1 sono trasmessi alle Camere, ai fini dell’espressione dei pareri da parte delle Commissioni competenti per materia. I pareri sono resi entro il termine di quindici giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i regolamenti sono adottati anche in mancanza dei pareri. Qualora detto termine venga a scadere nei quindici giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dall’alinea del comma 1 o successivamente, la scadenza di quest’ultimo è prorogata di trenta giorni.