L’anno in corso si caratterizza per l’introduzione di alcune importanti novità nella legislazione di prevenzione del pericolo di incendio, che riordinano la normativa precedentemente in vigore.

Secondo un recente studio di Legambiente, l’Italia è il Paese in Europa con più ettari incendiati nel 2021. Lo stesso studio ha evidenziato come siano in aumento anche reati come incendio doloso, colposo e generico.

Si collocano in questo contesto le novità previste dalle normative, introdotte recentemente per contrastare questi fenomeni, che, oltre agli ambienti di lavoro, riguardano anche i condomini.

Queste norme hanno tre scopi principali, ovvero contenere la propagazione di incendi a partire da abitazioni private, evitare il crollo delle facciate e limitare il passaggio del fuoco da una facciata all’altra.

Nel dettaglio, si tratta della normativa antincendio già prevista dal Decreto n. 30/2019: “Modifiche ed integrazioni all’allegato del decreto 16 maggio 1987, n. 246 concernente norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione”. Gli obblighi hanno avuto decorrenze diverse:

  • Maggio 2020 per l’adozione delle disposizioni antincendio e fuga in caso di propagazione delle fiamme in edifici esistenti;
  • Maggio 2021 per gli edifici di nuova costruzione e per l’installazione di impianti di allarme manuali e vocali e per la realizzazione dei cappotti termici antincendio in edifici esistenti;
  • 30 giugno 2022 è il termine ultimo per gli amministratori di condominio per eseguire tali adeguamenti, pena sanzioni civili e penali come da D.Lgs. 758/98.

Tale normativa è volta all’adeguamento delle misure di prevenzione e di gestione degli incendi, con una particolare attenzione alle parti comuni degli stabili, e si applica sia agli edifici residenziali di nuova costruzione, sia a quelli preesistenti che siano stati oggetto di interventi successivi all’entrata in vigore del decreto, che comportino la realizzazione o il rifacimento della parte esterna di più del 50% della superficie complessiva delle facciate.

Gli interventi per la prevenzione dei rischi differiscono in base all’altezza dello stabile. Sono stati fissati, infatti, parametri diversi a seconda dell’altezza del condominio, con regole più severe per i condomini più alti, in particolare quelli che superano i 54 metri di altezza, con un’ulteriore stretta per quelli di oltre 80 metri. Nel dettaglio:

  • edifici tra 12 e 24 metri: vanno individuati comportamenti idonei sia in caso di emergenza sia per la prevenzione quotidiana. I condomini devono essere informati mediante avvisi ben visibili in bacheca o tramite comunicazioni via e-mail;
  • edifici tra 24 e 54 metri: i condomini devono essere informati sulla pianificazione della fuga in caso di emergenza. Inoltre, è richiesto che ditte specializzate effettuino la valutazione del rischio, con aggiornamenti in caso di modifiche strutturali all’edificio.
  • edifici tra 54 e 80 metri: si aggiunge alle misure precedenti l’installazione di impianti di segnalazione manuale e di allarme incendio di tipo ottico e acustico;
  • edifici di oltre 80 metri: sono obbligatorie tutte le misure previste per gli stabili più bassi, aggiungendo altri adempimenti gestionali in caso di emergenza.

L’altezza dello stabile, in questo caso, si riferisce all’altezza massima misurata dal livello inferiore dell’apertura più alta dell’ultimo piano abitabile e/o agibile (escluse quelle dei vani tecnici) al livello del piano esterno più basso.

Un capitolo a parte meritano gli estintori nei condomini, che sono obbligatori nelle aree comuni in particolare negli stabili di oltre 24 metri e in quelli con autorimesse, centrali termiche o depositi GPL. Gli estintori vanno installati nei punti critici, devono essere facilmente raggiungibili in caso di incendio e proporzionati alle dimensioni dell’edificio. Ovviamente, la presenza di estintori è preventiva e auspicabile anche laddove non siano obbligatori.