Lascito testamentario solidale: in cosa consiste e come realizzarlo

Con il testamento solidale si possono aiutare le associazioni senza scopo di lucro, salvaguardando, allo stesso tempo, i diritti dei propri cari. In questi ultimi anni, è aumentato in modo sostanziale il numero di italiani che ha deciso di predisporre un lascito testamentario solidale o, comunque, ha preso in considerazione questa possibilità. Una buona parte della popolazione è a conoscenza di questo istituto e ne comprende il significato. Cerchiamo in questo articolo di chiarirne il funzionamento, consigliando in ogni caso coloro che fossero interessati ad approfondire la questione con un professionista del settore, in primis un notaio, esperto in materia. Il lascito testamentario, innanzitutto, non è una donazione. Quest’ultima è un contratto tramite il quale la parte donante arricchisce la parte donataria, e si caratterizza per lo spirito di liberalità con cui viene effettuata. I destinatari della donazione possono usufruire dei beni mentre il donante è ancora in vita. Il lascito testamentario prevede, ugualmente, di donare, liberamente, beni e valori a terzi, ma tramite un testamento. Pertanto, i destinatari del lascito potranno usufruirne solo dopo la morte del testatore. I due istituti non si escludono a vicenda. Le sostanze possono essere ripartite tra gli eredi sia con atti di donazione, sia con disposizioni testamentarie. In presenza di una persona nubile o celibe, senza figli o ascendenti in vita, il patrimonio può essere gestito dal testatore senza alcun vincolo. Nel caso in cui ci siano eredi “legittimari”, invece, deve essere rispettata la “quota di legittima”, poiché il patrimonio ereditario si compone di una quota fruibile da un qualsiasi destinatario e di una quota che la legge riserva ai “legittimari”, ovvero coniuge, figli e ascendenti (genitori). Nel caso dei lasciti testamentari solidali, il testatore destina il patrimonio, o una parte di esso, ad uno o più enti benefici, nelle loro diverse configurazioni, quali associazioni, fondazioni, società non profit, e finalità, che siano umanitarie, socioculturali, medico-scientifiche… Nel testamento deve essere indicata con molta chiarezza l’organizzazione prescelta. Questo punto è particolarmente importante e il supporto di un professionista esperto può scongiurare il rischio che il lascito venga invalidato, non essendo inequivocabilmente identificabile il destinatario. Rispetto ai beni da lasciare, non ci sono particolari vincoli, siano beni mobili, somme di denaro, pacchetti azionari o beni immobili, come case, appartamenti, terreni. Altresì, è possibile fissare dei vincoli per l’uso dei beni e dei valori lasciati, in modo da assicurarsi che siano utilizzati in attività e per finalità benefiche proprie dell’ente o degli enti prescelti. Per quanto riguarda gli aspetti fiscali, il lascito ad organizzazioni non profit non è soggetto a tassazione, come da apposita esenzione dal pagamento delle imposte (art. 3 del D.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346) per gli enti benefici. Per tutti gli aspetti pratici si rimanda alla consulenza del notaio, garante della validità del testamento e profondo conoscitore della legislazione in vigore.