Il 25 giugno del 2016 è entrata in vigore la legge del “Dopo di noi”, per tutelare i disabili gravi che sono rimasti senza il supporto della famiglia.
I genitori di una persona con disabilità sono consapevoli di dover accudire il figlio per tutta la sua vita. Per queste persone coraggiose questo impegno si somma alla preoccupazione di quello che succederà quando non ci saranno più. Per alleviare questo fardello e per tutelare i disabili gravi che sono rimasti senza il supporto della famiglia, il 25 giugno del 2016 è entrata in vigore la legge del “Dopo di noi”, la legge n. 112/2016, “Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno famigliare”.
Con questa legge, per la prima volta, si elabora un piano per il benessere, l’inclusione sociale e l’autonomia delle persone con disabilità gravi. Si introduce, altresì, una prospettiva a lungo termine, stabilendo un piano per il supporto ai disabili gravi in caso di perdita del sostegno familiare.
L’articolo 4 della legge 112/2016 dispone la realizzazione di un fondo per l’assistenza e il sostegno ai disabili sprovvisti dell’aiuto della famiglia.
Il Fondo, compartecipato da Regioni, Enti Locali e associazioni del Terzo Settore, si muove su diversi piani, quali l’autonomia residenziale e supporto alla domiciliarità, il raggiungimento dell’autonomia e l’inclusione sociale.
Tale fondo, con la legge di Bilancio 178/2020, è stato incrementato per gli anni 2121-2023 con uno stanziamento di oltre 76 milioni di euro.
La legge del 2016 prevede, per realizzare un “programma di vita” adeguato ai bisogni e alle particolari necessità di tali persone fragili, importanti sgravi fiscali. Per poter accedere a tali agevolazioni la legge prevede la predisposizione di un trust, con atto pubblico notarile.
Nel dettaglio, “i trasferimenti di beni e di diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito e la costituzione di vincoli di destinazione a vantaggio di trust, all’atto della loro istituzione ovvero anche successivamente, in favore delle persone con disabilità grave accertata, sono esenti dall’imposta sulle successioni e donazioni prevista dall’art. 2, co. da 47 a 49, del D.L. n. 262/2006, convertito con modificazioni in L. n. 286/2006”
La legge consente quindi alle famiglie che si trovino in questa situazione di servirsi del trust per tutelare il patrimonio dopo la morte dei genitori, utilizzando l’articolo 2645-ter del Codice civile. Inoltre, si possono utilizzare i fondi costituiti per mezzo di contratti di affidamento fiduciario assoggettati a vincolo di destinazione anche a favore di organizzazioni senza scopo di lucro che operano nel settore della beneficenza.
È molto importante sottolineare che tali agevolazioni possono sussistere solo nel caso in cui il trust abbia come finalità esclusiva, espressamente indicata all’atto della costituzione, l’inclusione sociale, la cura e l’assistenza delle persone con disabilità.
Come indicato nell’articolo 6 della norma, “Le esenzioni e le agevolazioni di cui al presente articolo sono ammesse se sussistono, congiuntamente, anche le seguenti condizioni:
- l’istituzione del trust ovvero il contratto di affidamento fiduciario che disciplina i fondi speciali (…) siano fatti per atto pubblico;
- l’atto istitutivo del trust ovvero il contratto di affidamento (…) ovvero l’atto di costituzione del vincolo di destinazione (…) identifichino in maniera chiara e univoca i soggetti coinvolti e i rispettivi ruoli; descrivano la funzionalità e i bisogni specifici delle persone con disabilità grave, in favore delle quali sono istituiti; indichino le attività assistenziali necessarie a garantire la cura e la soddisfazione dei bisogni delle persone con disabilità grave, comprese le attività finalizzate a ridurre il rischio della istituzionalizzazione delle medesime persone con disabilità grave;
- l’atto istitutivo del trust ovvero il contratto di affidamento (…) ovvero l’atto di costituzione del vincolo di destinazione (…) individuino, rispettivamente, gli obblighi del trustee, del fiduciario e del gestore, con riguardo al progetto di vita e agli obiettivi di benessere che lo stesso deve promuovere in favore delle persone con disabilità grave, adottando ogni misura idonea a salvaguardarne i diritti; (…) indichino inoltre gli obblighi e le modalità di rendicontazione a carico del trustee o del fiduciario o del gestore;
- gli esclusivi beneficiari (…) siano le persone con disabilità grave;
- i beni, di qualsiasi natura (…) siano destinati esclusivamente alla realizzazione delle finalità assistenziali del trust ovvero dei fondi speciali o del vincolo di destinazione;
- l’atto istitutivo del trust ovvero il contratto di affidamento (…) ovvero l’atto di costituzione del vincolo di destinazione (…) individuino il soggetto preposto al controllo delle obbligazioni imposte all’atto dell’istituzione del trust o della stipula dei fondi speciali ovvero della costituzione del vincolo di destinazione a carico del trustee o del fiduciario o del gestore. Tale soggetto deve essere individuabile per tutta la durata del trust o dei fondi speciali o del vincolo di destinazione;
- l’atto istitutivo del trust ovvero il contratto di affidamento (…) ovvero l’atto di costituzione del vincolo di destinazione (…) stabiliscano il termine finale della durata (…) nella data della morte della persona con disabilità grave;
- l’atto istitutivo del trust ovvero il contratto di affidamento (…) ovvero l’atto di costituzione del vincolo di destinazione (…) stabiliscano la destinazione del patrimonio residuo.
Il trust si configura come uno strumento adatto a tutelare patrimoni esistenti, che non devono essere necessariamente cospicui. Per conoscere i dettagli della procedura legale è comunque opportuno rivolgersi ad un professionista che possa seguire l’intero iter del processo.