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Il testamento biologico e la sua predisposizione

Testamento biologico: l’importanza della scelta ed il diritto di poter manifestare le proprie volontà.

Il 31 gennaio 2018 è entrata in vigore la legge 219/2017 che introduce il testamento biologico. Il testamento biologico o biotestamento non è un vero e proprio testamento, bensì consente ad una persona di disporre delle cure a cui sottoporsi o meno nel caso di una malattia terminale o nel caso di una sopraggiunta incapace di riuscire ad esprimere la propria volontà. Il testamento biologico è un negozio giuridico la cui attuazione è differita e diventerà efficacie solo nel momento in cui dovesse realizzarsi un evento che comporti l’incapacità di manifestare esplicitamente la nostra volontà. Queste disposizioni anticipate di trattamento sono dette sinteticamente DAT. Le persone che possono accedere alla DAT sono i maggiorenni che siano capaci di intendere e volere al momento della redazione della stessa. Tramite questo documento si potranno dare indicazioni precise rispetto alla volontà o alla non volontà di essere sottoposti ad accertamenti diagnostici, scelte terapeutiche, trattamenti sanitari. La DAT è un atto che non prevede imposte di registro o di bollo, nessuna tassa o diritto, e può essere manifestato in diverse forme, previa l’acquisizione di adeguate informazioni mediche, consultando preventivamente e obbligatoriamente un medico. Si può optare per un atto pubblico notarile oppure per una scrittura privata autenticata dal notaio. È altresì consentita una scrittura privata semplice che sia portata personalmente all’Ufficio di Stato Civile del proprio comune di residenza. La legge prevede la possibilità di revocare o modificare il documento ogniqualvolta lo si desideri. Laddove non sia possibile procedere, per motivi di particolare urgenza o necessità, ad utilizzare la stessa forma precedentemente scelta (atto o scrittura privata), la legge attribuisce valore ad una modifica tramite dichiarazione verbale o videoregistrazione rilasciata davanti ad un medico con almeno due testimoni. La legge istituisce una banca dati nazionale, presso il Ministero della Salute, alimentata dagli ufficiali di stato civile, dai notai e dai responsabili regionali competenti laddove ci siano diverse modalità di gestione informatica degli iscritti al SSN che abbiano regolamentato la raccolta di copia delle DAT. La Banca dati Nazionale è stata attivata il 1 febbraio 2020, e raccoglierà anche le DAT redatte prima di tale data. Per questa tipologia di atti la figura del notaio è centrale e rilevante, a garanzia della correttezza del processo e dell’effettiva manifestazione di volontà del dichiarante. La scelta di affidarsi ad un notaio è da tenere in considerazione in relazione alle competenze che gli appartengono anche per il suo specifico ruolo in tema di pianificazione successoria. Il nostro studio è a disposizione di coloro che fossero interessati per una consulenza personalizzata.