Il supporto fondamentale del notaio nella scelta della forma societaria più adatta

Nel momento in cui si decide di dar vita ad una nuova attività, è fondamentale scegliere la miglior forma giuridica per la propria azienda. La conoscenza delle diverse tipologie previste dalla legge e la consulenza del notaio permetteranno di avviare la nuova impresa in modo consapevole, valutando i pro e i contro delle diverse forme societarie in relazione alle proprie esigenze.

In termini generali, si può definire come società un qualunque soggetto che svolga attività di impresa. Nel caso in cui sia costituita da un solo soggetto, si configurerà come società individuale, in presenza di due o più soggetti si configurerà come impresa collettiva con più soci.

A seconda del profilo organizzativo, del livello di responsabilità e degli scopi da raggiungere il legislatore ha predisposto diversi modelli organizzativi, distinguendo innanzitutto tra società di persone e società di capitale.

Le “società di persone” sono soggetti in cui l’elemento umano prevale su quello patrimoniale. Tali società non hanno personalità giuridica, pertanto, i singoli soci rispondono delle obbligazioni della società verso i creditori con i propri beni personali (con alcune eccezioni previste dalla legge). In linea di massima, queste società sono composte da un numero ridotto di soci e il loro capitale è relativamente modesto. Si deve sottolineare che i soci, costituendo tali società, si fanno carico di responsabilità illimitata, garantita con il proprio patrimonio personale. La legge ne disciplina tre tipologie:

  1. le società semplici (S.s.): sono le forme più elementari di società, in quanto il contratto non è soggetto a forme particolari. Possono occuparsi esclusivamente di attività di natura economica lucrativa non commerciale, come le attività agricole, quelle professionali svolte in forma associata, la gestione di proprietà mobiliari o immobiliari e le attività sportive dilettantistiche;
  2. le società in nome collettivo (S.n.c.):in questo tipo di società tutti i soci rispondono

solidalmente ed illimitatamente per le obbligazioni sociali. Rappresenta il modello societario di base per l’esercizio delle attività commerciali;

  1. le società in accomandita semplice (S.a.s.): si caratterizzano per la presenza di soci accomandatari, che rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali, e di soci accomandanti, che rispondono limitatamente alla quota o alle azioni. Ai primi è riservata la gestione e l’amministrazione della società. Questa tipologia di società si sceglie nel caso in cui la compagine sociale sia variegata, sia per disponibilità economica e sia rispetto alle mansioni da svolgere.

Le “società di capitali” sono soggetti in cui prevale l’elemento patrimoniale, che costituisce, sostanzialmente, l’unica garanzia verso terzi. La responsabilità e il peso dei soci nella compagine societaria sono definiti dal capitale investito nell’impresa. Avendo una propria “personalità giuridica”, sono soggetti giuridici distinti dai soci e sono titolari dei diritti e degli obblighi derivanti dalla propria attività. La legge ne disciplina quattro tipologie:

  1. società per azioni (S.p.A.): è la forma tipica di una società di capitali, adatta per l’esercizio di imprese di grandi dimensioni. Le quote sottoscritte dai soci sono rappresentate da azioni e ogni socio è responsabile limitatamente alla quota che ha conferito. In genere, gli amministratori sono soggetti diversi dagli azionisti. Per la sua costituzione è necessario un capitale minimo di 50.000 euro, di cui almeno un quarto deve essere versato.
  2. società in accomandita per azioni (S.a.p.a.): anche in questa forma, le somme sottoscritte dai soci sono rappresentate da azioni. Sono disciplinate sostanzialmente come le S.p.A., tranne che per la presenza di soci accomandatari, amministratori di diritto, che rispondono solidamente ed integralmente delle obbligazioni sociali. Non è una tipologia molto diffusa, a parte nei casi di società familiari a capo di gruppi industriali.
  3. società a responsabilità limitata (S.r.l.): è una forma molto utilizzata nell’attività di impresa. In questo caso, le quote conferite dai soci non possono essere rappresentate da azioni e i soci hanno una responsabilità limitata per le obbligazioni sociali. In genere, gli amministratori sono anche i soci. Si tratta di enti con una ristretta compagine sociale ma capitali rilevanti;
  4. società a responsabilità limitata semplificata (S.r.l.s.): è una forma che deriva dalla S.r.l., ma prevede un capitale sociale inferiore. I soci possono essere solo persone fisiche, non società o enti.

Come si può vedere, le diverse forme hanno discipline, profili, livelli di responsabilità e gestioni fiscali molto diversi. Orientarsi tra le diverse tipologie può rivelarsi arduo. Per evitare di incappare in false partenze piuttosto che in contestazioni e/o incomprensioni, si rivela essere fondamentale approntare atti costitutivi e statuti solidi e completi. Il ruolo del notaio consiste proprio nell’attingere alla propria esperienza in materia, al fine di consigliare al meglio coloro che si apprestano ad intraprendere una nuova sfida imprenditoriale.

Il nostro studio, proprio in virtù della sua consolidata esperienza in materia, è a disposizione di coloro che fossero interessati, che possono contattarci per una consulenza personalizzata.