Il Fondo Patrimoniale… una tutela per la Famiglia

FONDO

Una forma di “assicurazione per i rischi imprevisti” esiste, è il Fondo Patrimoniale.

Con il Fondo Patrimoniale è possibile mettere una parte del proprio patrimonio al riparo dall’attacco di futuri creditori.

I beni conferiti in fondo patrimoniale costituiscono infatti un patrimonio separato, distinto dal resto della massa patrimoniale, caratterizzato da un vincolo di destinazione al soddisfacimento delle necessità familiari. I beni vincolati al fondo sfuggono alla regola della responsabilità patrimoniale generale, essendo “aggredibili” solo per debiti assunti nell’interesse della famiglia. Non sono, invece, “aggredibili” per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia.

Il fondo patrimoniale rientra nel novero delle convenzioni matrimoniali previste dal codice civile e consente ad uno o entrambi i coniugi o ad un terzo di imporre un vincolo di destinazione su un complesso di beni determinati (immobili, mobili registrati o titoli di credito) per far fronte ai bisogni della famiglia.

Possono costituire il fondo patrimoniale solo persone coniugate, restano quindi escluse le coppie di fatto e i single; viene sciolto con la cessazione degli effetti civili del matrimonio salvo che vi siano figli minori, in questo caso il fondo dura fino al compimento della maggiore età dell’ultimo figlio.

I beni assoggettati a questo vincolo devono essere amministrati congiuntamente da entrambe i coniugi, anche se restano di proprietà di chi li ha acquistati.

La segregazione non pone, definitivamente, i beni conferiti nel fondo al riparo dall’aggressione dei creditori (azioni di simulazione, revocatorie e/o esecutive): la riconducibilità del debito ai bisogni della famiglia deve essere valutata dal giudice caso per caso, con riferimento alla relazione esistente tra il fatto generatore delle obbligazioni e i bisogni della famiglia. 

Con riferimento alla nozione di “debiti contratti per i bisogni della famiglia”, la giurisprudenza tende a ricomprendervi non solo i debiti contratti per il mantenimento materiale e spirituale dei suoi componenti, ma anche quelli di natura tributaria sorti per l’esercizio dell’attività imprenditoriale di uno o entrambi i coniugi. Tale orientamento è stato confermato dalla recente sentenza n. 7521 del 15 aprile 2016 la Corte di Cassazione la quale, tuttavia, ha chiarito che l’Erario non può aggredire direttamente e automaticamente i beni conferiti nel fondo patrimoniale per il solo fatto che il debito tributario sia sorto nell’ambito dell’attività di impresa esercitata da uno o entrambi i coniugi. Tali debiti devono infatti risultare strumentali al mantenimento della famiglia.

 

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