Il concordato preventivo è un istituto che permette ad un soggetto debitore, in stato di crisi, di scongiurare le conseguenze pregiudizievoli del fallimento.

Un imprenditore in stato di crisi, tramite tale concordato, può soddisfare i creditori attraverso due modalità, la continuità aziendale oppure la liquidazione del patrimonio.

Tale istituto, previsto dalla Legge Fallimentare (Regio Decreto n. 267 del 16 marzo 1942), è stato più volte ristrutturato allo scopo di favorire il risanamento delle imprese, permettendo loro di continuare l’attività.

In particolare, è l’art. 6 della legge 155/2017 che tratteggia le linee guida generali della riforma della disciplina del concordato preventivo.

Solo le aziende che rispettano determinati requisiti possono avvalersi di tale istituto. In primo luogo, il debitore deve esercitare un’attività commerciale che si trovi in stato di crisi. Inoltre, è necessario presentare ai creditori un piano di risanamento con la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione di crediti sotto qualsiasi forma, oppure con l’attribuzione delle attività delle imprese interessate dalla proposta ad un assuntore (un creditore, una controllata del creditore o da una società costituita ad hoc).

La procedura prevede la presentazione di una domanda di ammissione, depositata con ricorso presso il Tribunale del luogo presso cui ha sede l’impresa, corredata da un piano che presenti alle parti interessate in modo esaustivo modalità e tempi di adempimento.

Sarà il Tribunale, a questo punto, a verificare l’ammissibilità giuridica della proposta e la fattibilità economica del piano.

Una volta presentata la domanda, fino all’omologazione della stessa, il soggetto debitore mantiene l’amministrazione dei suoi beni e l’esercizio dell’impresa, sempre sotto vigilanza del commissario giudiziale.

La procedura termina con un giudizio di omologazione, che si svolge in Camera di Consiglio e si conclude con decreto motivato, reclamabile in Corte d’Appello.

Nel caso in cui si opti per un concordato in continuità aziendale, ovvero con la prosecuzione dell’attività d’impresa, nel piano dovranno essere chiariti i costi e dei ricavi attesi nel corso della continuità e le modalità di copertura delle risorse finanziarie necessarie al proseguimento dell’attività.  In questo caso, i contratti in corso di esecuzione al momento del deposito del ricorso restano in essere, e l’azienda può prendere parte alle procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici.

Il concordato preventivo in continuità ha lo scopo di favorire il rientro sul mercato delle imprese in stato di crisi in modo più competitivo, pertanto è sempre più incentivato dalle nuove disposizioni normative.