La legge prevede la possibilità di pagare il giusto per liberarsi dal debito, uscendo da situazioni di stallo sia per il debitore che per il creditore.

La situazione di sovraindebitamento riguarda coloro che non siano più in grado di far fronte ai propri impegni economici nel rimborso di finanziamenti o di debiti, nonostante la volontà di porvi rimedio.

Si tratta di consumatori o piccole imprese che non sono nelle condizioni di onorare i propri debiti, per via di uno squilibrio tra la propria disponibilità economica e l’importo da pagare.

Il sistema giuridico italiano, introducendo negli ultimi tempi una specifica normativa, ha fatto proprio un modello che, già da diversi anni, era in vigore in altre nazioni europee. Il principio su cui si fonda è la possibilità di pagare il giusto per liberarsi dal debito, uscendo da situazioni di stallo sia per il debitore che per il creditore.

Il senso della legge sul sovraindebitamento è di permettere al debitore di pagare quanto gli è possibile e cancellando un debito che si è appurato non poter essere onorato. Non si tratta di una sanatoria del debito, ma della ricerca di un equilibrio tra la necessità del creditore di ottenere almeno una parte di quanto dovuto e il diritto del debitore a una vita dignitosa.

Il quadro normativo di riferimento comprende principalmente la legge 3/2012 del 27 gennaio 2012 (Gazz. Uff., 30 gennaio 2012, n. 24 ),”Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento”, la legge 155/2017,  Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell’insolvenza, la legge 176 del 18 dicembre 2020, misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

La disciplina interessa le piccole imprese non assoggettabili al fallimento ed anche i consumatori, a cui vengono equiparati anche i soci illimitatamente responsabili, e i componenti della stessa famiglia, che avranno la possibilità di presentare un’unica procedura di composizione della crisi, se conviventi o laddove il sovraindebitamento abbia origine comune.

Gli strumenti previsti dalla normativa sono tre: il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, il concordato minore e la liquidazione controllata.

La crisi generata dalla pandemia ha evidenziato la necessità di tutelare le fasce più esposte, consentendo la presentazione di piani di sovraindebitamento anche senza esborsi, purché si dimostri la meritevolezza e la non titolarità di beni o capitali. Si parla di “esdebitazione senza utilità” e si vuole indicare la possibilità di poter accedere alla procedura pur non potendo presentare alcuna garanzia dei pagamenti ai creditori.

Un debitore è considerato meritevole se non abbia compiuto atti in frode ai creditori, (ad esempio sottraendo del patrimonio) e se la sua condizione di sovraindebitamento non sia nata in maniera doloso o colposa, o da azioni sconsiderate, ma solo da situazioni di difficoltà oggettive.

Tale “debitore meritevole” potrà usufruire all’esdebitazione solo per una volta, “fatto salvo l’obbligo di pagamento del debito entro 4 anni dal decreto del giudice”, nel caso in cui emergano utilità rilevanti che permettano la ricomposizione del debito in misura non inferiore complessivamente al 10%.

La normativa in vigore non ha come obiettivo la cancellazione automatica di tutti i debiti, ma può essere applicata solo in casi specifici, che possono essere vagliati con l’aiuto di un professionista che sia in grado di analizzare le singole situazioni. Nel caso ci si trovi in situazioni di difficoltà, prima di ricorrere a gesti estremi, è opportuno rivolgersi ad un esperto in materia: non si tratta di una procedura semplice, ma rappresenta comunque un’opportunità per uscire legalmente da una situazione spiacevole.