In quali casi di donazione di denaro, effettuata per spirito di liberalità, secondo la legge, deve esserci un atto pubblico con l’intervento del notaio?

La Corte di Cassazione, tramite la sentenza a Sezioni Unite del 27 luglio 2017, n. 18725, ha stabilito che una donazione di denaro effettuata tramite bonifico, per spirito di liberalità, deve essere considerata nulla in assenza di un atto pubblico.

Un trasferimento di denaro, titoli o strumenti finanziari eseguito allo scopo di beneficiare il destinatario, senza rispettare le forme previste per legge, è, pertanto, da considerarsi nullo.

I trasferimenti gratuiti di denaro, infatti, devono rispettare le regole imposte dal legislatore, sia sul piano fiscale sia su quello sostanziale, configurandosi a tutti gli effetti come donazioni, che si configurano con una forma definita. Nel concreto, devono avere la forma dell’atto pubblico notarile (secondo l’art. 782 cc) alla presenza di due testimoni, capaci di agire e senza alcun interesse o vantaggio in merito alla donazione (art. 48 legge notarile), pena la nullità.

Il significato di tale formalismo è quello, da un lato, di porre l’attenzione del donante sul valore del suo gesto gratuito, e, dall’altro, di permettere al notaio e ai testimoni di verificare la reale volontà del donante.

Per contro, le donazioni di modico valore sono invece considerate valide anche senza tale atto pubblico, come da art. 783 cc. Dalla norma sono esclusi, pertanto, i regali di compleanno o per le ricorrenze, laddove si parli di piccole somme di denaro o di beni mobili di modesto valore.

Per definire il “modesto valore” si deve far riferimento alle capacità economiche del donante. Tuttavia, poiché l’operazione può comunque essere messa in discussione da parti terze che se ne ritengano danneggiate, anche gli istituti di credito sconsigliano trasferimenti di denaro a titolo di donazione per importi rilevanti.

L’imposta di donazione, disciplinata dal DPR 346/90, prevede diverse aliquote e franchigie a seconda dei diversi gradi di parentela tra donante e donatario:

  • Tra coniugi, genitori e figli, nonni e nipoti, per importi inferiori a 1.000.000,00 € non sono previste imposte, oltre questo importo l’imposta di registro è del 4%;
  • Tra fratelli o sorelle, per importi inferiori a 1.000.000,00 € non sono previste imposte, oltre questo importo l’imposta di registro è del 6%;
  • Tra parenti entro il quarto grado, l’imposta di registro è sempre del 6%;

Nel caso in cui la donazione sia da parte di persone diverse da quelle indicate:

  • Se il donante è un estraneo (amico, convivente…), l’imposta di registro è sempre del 8%;
  • Le donazioni a favore di enti benefici sono sempre esenti dall’imposta;
  • Nel caso in cui il donatario sia un portatore di handicap grave, ai sensi della Legge n.104/1992, in tutti i casi precedentemente esposti, è prevista una franchigia di 1.500.000€ per cui l’imposta si applica solo sulla parte eccedente tale importo.

In caso di dubbio è sempre opportuno rivolgersi ad un notaio, per verificare quale iter seguire sia che si tratti di effettuare una donazione che di riceverla, onde evitare spiacevoli sorprese.