Il decreto-legge Sostegni ter riscrive l’art. 121 del Decreto Rilancio sulle cessioni del credito successive alla prima per i bonus edilizi, tra cui il Superbonus.

Il nuovo decreto sui sostegni e sui ristori, all’articolo 26, prevede una stretta alla cessione del credito. Infatti, a partire dal prossimo 7 febbraio, i crediti fiscali relativi ai diversi bonus saranno cedibili solo una volta. Inoltre, i crediti che erano già stati precedentemente ceduti potranno essere a loro volta trasferiti una sola volta. Tutte le operazioni compiute in violazione di queste norme saranno ritenute nulle. Ciò renderà impossibile il passaggio tra il beneficiario e l’azienda e in seguito la banca.

Il governo si pone l’obiettivo di prevenire le frodi, molte delle quali già oggetto di attenzione dell’Agenzia delle Entrate, limitando la circolazione dei crediti fiscali. In quest’ottica era già stato introdotto il visto di conformità e della congruità delle spese al fine di evitare speculazioni.

In pratica, il beneficiario della detrazione avrà sempre la possibilità di cedere il credito ad altri soggetti come banche e intermediari finanziari, ma questi ultimi non potranno cederlo ulteriormente.
Lo stesso discorso per i fornitori che praticano lo sconto in fattura, che potranno recuperare lo sconto sotto forma di credito di imposta e cederlo una sola volta ad altri soggetti, banche o intermediari finanziari, ma questi ultimi non potranno cederlo ulteriormente.

In linea di massima, il consumatore non dovrebbe riscontrare differenze, in quanto potrà sempre scegliere un’opzione tra sconto in fattura o cessione del credito a terzi, tra cui gli istituti di credito. Le imprese, invece, saranno maggiormente impattate, potendo cedere una sola volta il credito d’imposta ricevuto.

Tutti i crediti già ceduti alla data del 7 febbraio potranno essere ceduti solo un’altra volta.

Nel caso in cui tali norme fossero effettivamente convertite in legge, è plausibile che tutti gli operatori interessati cerchino di cedere quanto prima i crediti d’imposta che non vogliono usare in compensazione.

Ci potrebbero essere degli aggiustamenti a tale norma in sede di conversione, quali una limitazione alla cedibilità di tali crediti a un numero determinato di volte, piuttosto che la concessione solo per importi parziali. Restiamo pertanto in attesa di eventuali aggiornamenti o conferme, seguendo l’iter del provvedimento nelle prossime settimane.