
E’ stata Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la norma che introduce il cosiddetto Certificato successorio europeo (Cse), che verrà rilasciato a cura dei notai.
Il Cse è un nuovo strumento europeo di diritto uniforme, attraverso il quale eredi, legatari, esecutori testamentari o amministratori dell’eredità potranno fare valere all’estero la loro qualità e i connessi diritti, poteri e facoltà senza che sia necessario compiere in loco altri atti formali.
il Certificato successorio europeo è rilasciato per essere utilizzato in un altro Stato membro dell’Ue, ma produce effetti anche nello Stato le cui autorità lo hanno rilasciato.
i notai potranno rilasciare il Certificato successorio europeo a partire dal 17 agosto 2015, per le successioni aperte a partire da quella data.
Il rilascio del Certificato successorio europeo può essere richiesto a qualsiasi notaio italiano e solo nei seguenti casi:
– se la residenza abituale o la cittadinanza del defunto è in Italia al momento della morte, o qualora non siano trascorsi più di 5 anni tra il momento del cambiamento della residenza e la richiesta del Certificato successorio europeo;
– se il defunto ha scelto la legge italiana in quanto legge della cittadinanza al momento della scelta o al momento della morte;
– qualora vi sia un collegamento sufficiente del nostro Stato con la successione e in assenza di altra autorità competente.
testo dell’art. 38:
(Disposizioni in materia di certificato successorio europeo)
1. Il certificato successorio europeo di cui agli articoli 62 e seguenti del regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, è rilasciato, su richiesta di una delle persone di cui all’articolo 63, paragrafo 1, del regolamento stesso, da un notaio, in osservanza delle disposizioni di cui agli articoli da 62 a 73 del citato regolamento.
2. Avverso le decisioni adottate dall’autorità di rilascio ai sensi dell’articolo 67 del regolamento (UE) n. 650/2012 è ammesso reclamo davanti al tribunale, in composizione collegiale, del luogo in cuiè residente il notaio che ha adottato la decisione impugnata. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 739 del codice di procedura civile.”