Una misura atta a facilitare l’acquisto dell’abitazione principale da parte di una fascia della popolazione particolarmente colpita dalla crisi sociale e lavorativa causata della pandemia.

Tra le misure varate nel corso del 2021 per contenere gli effetti sociali ed economici del Covid 19, ci soffermiamo sull’esenzione dalle imposte per l’acquisto della prima casa da parte di giovani di età inferiore di 36 anni con ISEE annuo massimo di 40.000€, inserita nel Decreto Sostegni-bis.

A tal proposito, la Circolare n. 12/E del 14 ottobre 2021 dell’Agenzia Delle Entrate ha fornito chiarimenti rispetto alle criticità legate alla legge 106 del 23/07/2021, legge di conversione del decreto-legge n.73 del 25/05/2021.

Per quanto riguarda la durata del provvedimento, a differenza dell’agevolazione prima casa, l’esenzione sostegni-bis ha un carattere temporaneo, essendo valida solo per acquisti perfezionati nel periodo 26 maggio 2021- 30 giugno 2022 (salvo proroghe). Dopo tale data saranno vietati nuovi atti traslativi, mentre gli acquisti perfezionati nel periodo indicato manterranno il regime esente anche in seguito.

Per poter accedere all’agevolazione l’acquirente deve avere meno di 36 anni. Nello specifico, lo stesso non deve avere “ancora compiuto trentasei anni di età nell’anno (solare, ndr) in cui l’atto è rogitato”. Inoltre, deve avere un ISEE annuo inferiore a 40.000€.  A tal proposito, l’Agenzia delle Entrate ha specificato che “il contribuente debba necessariamente essere in possesso di un ISEE in corso di validità al momento del rogito di acquisto”. In caso di acquisto da parte di più soggetti, l’agevolazione può essere utilizzata solo da coloro che sono in possesso dei requisiti, per la quota di loro spettanza.

Per quanto concerne l’oggetto dell’acquisto, per prima cosa, l’esenzione riguarda solamente gli acquisti di prima casa e relative pertinenze. Per conservare l’agevolazione prima casa e l’esenzione sostegni-bis, è inoltre necessario che l’acquirente “conservi la proprietà dell’immobile acquistato con agevolazione prima casa per almeno cinque anni, salva la facoltà di alienarlo anticipatamente riacquistando entro i successivi dodici mesi un’altra abitazione da adibire a prima casa”.

Si rileva che l’acquisto deve avvenire mediante un atto traslativo a titolo oneroso, pertanto sono esclusi la donazione, la divisione senza conguaglio, il comodato e la locazione. Sono escluse dall’agevolazione le “case di lusso” (categorie A/1, A/8 e A/9), mentre rientrano gli immobili acquistati tramite asta giudiziaria.

Le agevolazioni fiscali sono sostanzialmente tre, ovvero l’esenzione dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale, un credito d’imposta per l’eventuale Iva pagata e, infine, l’esenzione dall’imposta sostitutiva sui finanziamenti.

Per concludere, in caso di insussistenza delle condizioni e dei requisiti per fruire dei benefici o si determini la decadenza dalle agevolazioni, le imposte dovute verranno recuperate dalla stessa Agenzia, maggiorate di una sanzione amministrativa del 30% e degli interessi di mora.