Si avvicina il termine per il versamento del primo acconto IMU e TASI. Il 16 giugno infatti dovrà essere versato il primo acconto delle imposte sugli immobili.
Una delle maggiori novità introdotte dalla legge di stabilità 2016 è quella che quest’anno i contribuenti non dovranno più pagare nessun contributo comunale sulla prima casa o abitazione principale, ossia l’unità immobiliare in cui è stata fissata la residenza anagrafica e in cui si dimora abitualmente.
Le abitazioni esonerate non devono però rientrare nella categoria degli immobili “di lusso” (A/1, A/8, A/9).
Nel caso in cui un propietario di prima casa risieda in un altro immobile sarà invece tenuto al versamento dell’IMU e TASI.
Novità importanti anche per gli inquilini che hanno fissato la propria residenza nell’abitazione locata. Questi infatti non dovranno più pagare la TASI per la parte di propria competenza; precedentemente i comuni potevano stabilire una quota tra il 10% e il 30% del totale dell’imposta.
Interessanti le novità per gli immobili in comodato. Arriva fino al 50% lo sconto su Imu e Tasi per chi ha dato in comodato il suo immobile a genitori o figli, ma solo se:
– i familiari sono residenti e si utilizza l’immobile come abitazione principale;
– il proprietario possiede un solo immobile per uso abitativo in Italia e risiede anagraficamente e dimora abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato, oppure ha due case, ma entrambe nello stesso comune e ne utilizza una come propria abitazione principale.
Non sono previste imposte per il coniuge separato che possiede la casa assegnata all’altro coniuge dal giudice e per gli immobili degli anziani ricoverati in casa di cura, se il comune ha previsto l’assimilazione a prima casa e a patto che l’immobile sia dato in locazione.
Anche i proprietari di terreni agricoli che abbiano la qualifica di imprenditori agricoli o di coltivatori diretti non saranno tenuti al versamento dell’IMU.
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